Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche (versione 1.6) per i tracciati XML della fattura elettronica, scopriamo cosa cambia in generale e in Danea Easyfatt
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A partire dal 1° ottobre di quest’anno i contribuenti che emettono fatture elettroniche possono utilizzare i nuovi tracciati record della fattura elettronica, utilizzando le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con provvedimento del 20.04.2020.
Entrata in vigore delle nuove specifiche
A seguito delle modifiche introdotte, i contribuenti:
- dal 01.10.2020 al 31.12.2020 possono emettere le fatture elettroniche utilizzando sia il nuovo tracciato ed i nuovi codici sia il tracciato precedente (lo Sdi accetta le fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche);
- a decorrere dal 01.01.2021, devono utilizzare solo le nuove specifiche tecniche e l’uso dei nuovi codici diventerà obbligatorio.
Due sono le novità principali contenute nelle nuove specifiche tecniche che riguardano in particolare:
- nuovi codici che identificano la tipologia di documento;
- nuovi codici di dettaglio che identificano la natura dell’operazione.
Tabella codici – tipologia di documento
Codici | Tipologia di documento |
---|---|
TD01 | fattura |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
TD04 | nota di credito |
TD05 | nota di debito |
TD06 | parcella |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | autofattura per splafonamento |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Tabella dei codici “natura” Iva
Codici | Tipologia di operazione |
---|---|
N1 | escluse ex art. 15 |
N2 | non soggette |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3 | non imponibili |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
Dalle due tabelle sopra esposte, nelle quali sono stati messi in evidenza i nuovi codici da utilizzare relativi sia alla “tipologia di documento” che alla “natura dell’operazione” si riesce a comprendere la logica che ha portato all’aggiornamento: l’art. 4 del D.lgs n. 127/2015 prevede infatti che l’Agenzia delle entrate a partire dalle operazioni effettuate dall’01.01.2021 debba mettere a disposizione del contribuente le bozze:
- dei registri IVA delle fatture emesse e delle fatture di acquisto;
- delle liquidazioni periodiche IVA;
- della dichiarazione annuale IVA.
Danea Easyfatt: cosa fare se sei cliente
IMPORTANTE: Per visualizzare le novità introdotte in Easyfatt in merito al nuovo formato di fatturazione elettronica, assicurati di aver scaricato l’aggiornamento più recente (almeno la rev. 2021.49) agendo nella sezione ‘Start’ > cliccando su “Controlla aggiornamenti/Installa nuovo aggiornamento” (ultima voce del pannello blu di destra).
In Easyfatt abbiamo, infatti, pensato noi a buona parte del lavoro implementando le nuove Nature Iva più specifiche e i principali tipi di documenti elettronici previsti dal nuovo formato.
Tipi di documenti elettronici in Easyfatt
Per fatture e autofatture è necessario specificare esattamente il tipo di documento elettronico da inviare.
Fatture
La distinzione più frequente è tra fatture immediate e fatture differite.
Easyfatt supporta ora le principali tipologie di documento previste dal nuovo formato:
- TD01 Fattura
- TD24 Fattura differita
- TD25 Fattura super-differita (triangolaz. interna)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili
Per impostazione predefinita Easyfatt invia il documento come fattura differita (TD24) quando vi sono inclusioni o riferimenti relativi a DDT, Rapporti di intervento, Scontrini o Ricevute, altrimenti invia come fattura immediata (TD01).
Rimane comunque la possibilità di forzare la tipologia di fattura agendo all’interno della fattura compilata > linguetta ‘Fattura elettronica’ > nel campo ‘Tipo documento elettr.’.
Autofatture
Easyfatt ad oggi supporta l’invio delle seguenti tipologie di Autofatture:
- TD26 Autofattura per passaggi interni
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Per maggiori dettagli sulla gestione delle Autofatture di Easyfatt consulta la guida dedicata.
Natura Iva in Easyfatt
A partire dall’1 gennaio 2021 (fa fede la data fattura, non quella di invio) NON sarà più possibile inviare allo SDI fatture elettroniche che utilizzano codici Iva con le seguenti Nature Iva:
- N2: Non soggetto / Escluso / Fuori campo;
- N3: Non imponibile;
- N6: Vend. reverse charge.
Infatti, col nuovo formato della fattura elettronica, sono state sostituite da Nature Iva più specifiche.
Se nelle fatture che emetti utilizzi le suddette Nature Iva, il primo importante passaggio da fare in Easyfatt è accedere alla sezione ‘Strumenti’ > ‘Tabelle’ > ‘Aliquote Iva’ per esaminare la Natura Iva associata ai codici Iva che solitamente utilizzi.
Attenzione! Ti si presenteranno due possibili casi:
- correzione della sola natura iva: agendo nell’apposita colonna ‘Natura Iva’ ti basterà associare la nuova Natura Iva al codice iva che di solito utilizzi;
oppure
- creazione di uno o più codici iva specifici a sostituzione del codice iva generalmente utilizzato: il codice Iva che utilizzi di solito è troppo generico, ed è necessario creare uno o più nuovi codici Iva a cui assegnare le nuove Nature Iva specifiche.Ad esempio il codice iva ‘NS17’ che ha Natura Iva “N6” non può più essere utilizzato, ma dovrai utilizzare un codice con associata una nuova Natura iva più specifica.
CONSIGLIO: Se hai un dubbio su quale sia la Natura Iva da associare ad un determinato codice Iva, contatta il tuo commercialista o consulente di fiducia che saprà guidarti nella scelta corretta per la tua realtà.
Fonte: DANEA